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Premessa al praticantato
Il periodo di praticantato viene assistito da un Tutor poiché per le sue peculiari finalità, presenta connotazioni non riscontrabili in altri rapporti a contenuto formativo e lavorativo, dovendo assicurare nozioni indispensabili per la professione di Visuologo.
La formazione impartita dal Tutor, giustifica l’essenziale gratuità del tirocinio distinguendolo dai rapporti a contenuto misto (formativo di lavoro), sia per le differenti finalità, sia per i diversi contenuti.
In tali rapporti, infatti, all’addestramento teorico-pratico, si aggiunge una prestazione lavorativa retribuita, che, se pur qualitativamente e quantitativamente ridotta rispetto a quella espletata da un lavoratore qualificato, costituisce un elemento essenziale dello stesso rapporto finalizzato all’acquisizione di una determinata qualifica, utile per il successivo inserimento nel mondo del lavoro quale dipendente.
L’attività svolta dal praticante, invece può considerarsi elemento distinto e costitutivo del rapporto, ma parte dell’iter formativo diretto al futuro libero professionista.
Nel praticantato, quindi, non si riscontrano gli obblighi della prestazione lavorativa e della controprestazione economica, propri di altri rapporti di natura autonoma o subordinata.
Il praticante, infatti, ha il solo onere di acquisire con diligenza, lealtà e riservatezza le conoscenze teorico-pratiche e la preparazione idonea all’esercizio dell’attività; obbligo che ha con sé stesso prima ancora che nei confronti del Tutor. Quest’ultimo non dovrà, quindi, garantire controprestazioni, bensì solo l’onere di fornire le nozioni necessarie per il raggiungimento dell’abilitazione professionale.
L’esistenza, sotto qualsiasi forma, di obblighi di prestazione lavorativa e di controprestazione economica, limiterebbero per quantità e qualità i contenuti della pratica, fino a snaturarne il rapporto, che dovrà rimanere esclusivamente di carattere facoltativo.
Modalità di svolgimento di svolgimento della pratica
Le modalità di svolgimento della pratica professionale dei futuri Visuologi sono disciplinate dal regolamento e dalle relative note interpretative: il tutto deve essere svolto con assiduità, diligenza, lealtà, riservatezza, ed a tempo pieno; comporta lo svolgimento delle attività proprie della professione e, in ogni caso, la preparazione teorico-pratica delle materie oggetto dell’esame.
Viene confermato, pertanto, quanto già evidenziato, circa i contenuti esclusivamente formativi di qualunque attività espletata durante la pratica professionale. Il regolamento dispone, inoltre, che la stessa dovrebbe essere svolta a tempo pieno.
Tale locuzione viene ampliamente delucidata e motivata secondo cui “la pratica professionale non può essere ristretta entro certi limiti di tempo predeterminati”, che limiterebbero il necessario apprendimento in vista dell’esame di abilitazione (tesina…).
Per tale motivo, quindi, risulta incompatibile con qualsiasi altra occupazione, che ridurrebbe il tempo a disposizione per la necessaria formazione professionale.
Incentivi economici e rimborsi spesa ai praticanti
Per quanto detto, qualunque somma corrisposta al praticante quale controprestazione dell’attività espletata risulterebbe incompatibile con le connotazioni proprie del praticantato.
Questo però non esclude che al praticante possano riconoscersi eventuali erogazioni, finalizzate ad agevolare il completamento dell’iter formativo.
I sostegni economici in questione, infatti, sono consentiti, o addirittura sollecitati, con riferimento “ai valori sui quali si fonda la professione”, prevedendo espressamente che il professionista, nei confronti del praticante, sia “un formatore attento e responsabile e ne incoraggi l’impegno formativo attraverso adeguati incentivi economici”.
Tale previsione, inserita tra i valori fondanti della professione, rende possibile, dunque, l’erogazione di somme, purché esclusivamente finalizzate ad incentivare l’impegno formativo del praticante ma non compensare un eventuale apporto lavorativo.
Stante la finalità incentivante e non remunerativa delle provvidenze in questione, queste ultime dovrebbero essere assegnate secondo criteri tradizionalmente propri delle borse di studio, evitando, inoltre, erogazioni con cadenza fissa e ricorrente e, ove possibile, fissando condizioni, criteri e modalità erogative, affinché le stesse non siano riconducibili all’obbligazione dei datori di lavoro di retribuire i lavoratori.
Al praticante, inoltre, devono essere retribuite tutte le spese sostenute per conto del Tutor, nonché quelle sopportate per il trasporto, il vitto e l’alloggio in caso di trasferte e missioni fuori territorio comunale dove si trova lo studio presso cui si svolge il praticantato.
Tale retribuzione o compenso, deve ritenersi operante anche nel caso di corresponsione di somme a titolo di borsa di studio o di rimborso spese, purché le stesse non alterino il rapporto di mero praticantato professionale.

Non rimpiangere la vista perduta!
