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Visuologo

La figura professionale del Visuologo si ha con il superamento degli esami a quiz (On-Line), seguiti da un periodo di praticantato (tirocinio) ed una tesina abilitativa che consente l’iscrizione all’Albo professionale. I Visuologi non iscritti all’Albo non sono autorizzati ad esercitare la funzione.
Torna utile riportare alcuni punti salienti del regolamento:
1. la professione del Visuologo prevede l’uso di strumenti conoscitivi diretti alla prevenzione dei disagi connessi ai vizi di refrazione, nonché misure di sostegno psicologico alle persone che decidono di adottare il metodo.
2. per esercitare la professione di Visuologo è necessario aver sostenuto l’abilitazione ed essere iscritto nell’apposito ordine professionale;
3. sono ammessi all’iscrizione all’ordine i soggetti in possesso di adeguata documentazione attestante l’effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite;
4. l’esercizio dell’attività è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi mediante corsi di specializzazione che prevedono adeguata formazione e addestramento, presso le strutture competenti;
5. ai Visuologi non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica e a tutto ciò che la Legge - dello Stato in cui opera - non prevede di loro competenza;
6. al Visuologo iscritto all’Albo, è vietato elaborare programmi ecc. atti alla rieducazione della vista o qualsiasi altra cosa gestita dal “M.I.R.VI.”. Egli dovrà utilizzare esclusivamente ciò che viene proposto dalla struttura “M.I.R.VI.”, salvo eventuali accordi pattuiti per iscritto con la Direzione Operativa con sede in Italia, assumendosi la totale responsabilità.
